La Cassazione bacchetta le ASL: la mancata graduazione delle funzioni costa cara

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza depositata il 27 settembre 2023, ha rigettato il ricorso proposto da un’Azienda Sanitaria Provinciale contro un dirigente medico, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale dell’amministrazione per la mancata graduazione delle funzioni e il conseguente diritto del dipendente al risarcimento del danno da perdita di chance.

I fatti di causa

Il dirigente medico, titolare di un incarico professionale di alta specializzazione, aveva lamentato l’omessa corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione per un lungo periodo antecedente il 2013, anno in cui l’azienda aveva finalmente disposto il pagamento. La Corte d’Appello aveva accertato che tale omissione derivava dal mancato avvio del procedimento di graduazione e pesatura delle funzioni dirigenziali, configurando un inadempimento contrattuale.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito che la Pubblica Amministrazione è tenuta, in base ai contratti collettivi del comparto sanità e ai principi di correttezza e buona fede, a dare inizio e completare il procedimento per la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi. Il mancato adempimento di tale obbligo non può essere giustificato da difficoltà organizzative o ritardi nelle fasi di contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Secondo i giudici, la violazione di questo dovere determina la responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione e legittima il dirigente medico a richiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, anche liquidabile in via equitativa. L’ASP, non avendo fornito alcuna prova idonea a dimostrare cause non imputabili all’inadempimento, è stata condannata al pagamento delle spese e del contributo unificato aggiuntivo.

Il principio di diritto affermato

In materia di dirigenza medica del settore pubblico, la Corte conferma che l’obbligo dell’amministrazione di completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi è vincolante. La sua omissione comporta un danno risarcibile al dipendente che perde la possibilità di percepire la quota variabile della retribuzione, configurandosi una responsabilità contrattuale piena e diretta.


Commento dell’Avv. Angelo Vassallo – Titolare dello Studio Legale Vassallo & Sapienza

“Questa ordinanza assume grande rilievo per la tutela dei dirigenti medici nel servizio sanitario pubblico. La Cassazione conferma in modo netto che la Pubblica Amministrazione non può sottrarsi ai propri obblighi contrattuali invocando la discrezionalità organizzativa. Il dovere di attivare le procedure di graduazione non è meramente facoltativo, ma costituisce un obbligo giuridico preciso, la cui violazione genera responsabilità e diritto al risarcimento. È un ulteriore passo verso una maggiore effettività del principio di buona fede nei rapporti di lavoro pubblico e un’importante affermazione della parità tra datore di lavoro pubblico e privato nel rispetto delle obbligazioni contrattuali

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