Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 202/2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di mediazione obbligatoria: la convocazione deve essere effettuata direttamente alla parte, e non al solo difensore costituito, anche quando il giudizio sia già pendente.
La pronuncia chiarisce definitivamente che l’invio dell’invito alla mediazione esclusivamente presso l’indirizzo PEC del procuratore non è sufficiente ad assolvere la condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. 28/2010. L’obiettivo del legislatore, sottolinea il Tribunale, è garantire che le parti siano effettivamente messe in condizione di partecipare personalmente al procedimento conciliativo, elemento essenziale per la buona riuscita del tentativo di composizione amichevole.
La vicenda riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre 37.000 euro proposta da alcuni debitori nei confronti di un istituto bancario. La banca sosteneva di aver regolarmente avviato la mediazione, allegando il verbale negativo e dimostrando di aver inviato le convocazioni via PEC ai legali dei debitori. Tuttavia, il Tribunale ha annullato tale impostazione, rilevando che l’atto di convocazione deve raggiungere la parte personalmente, salvo che la procura alle liti contenga un’espressa elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale.
Il giudice ha poi richiamato la giurisprudenza consolidata — tra le altre, Tribunali di Teramo, Cosenza e Catanzaro — secondo cui, anche in pendenza di giudizio, la comunicazione alla sola PEC del difensore non è valida ai fini della procedibilità della domanda. Tale interpretazione risponde all’intento di tutelare il diritto della parte ad essere informata e a partecipare in modo attivo al procedimento di mediazione, la cui natura dialogica e personale non può essere sostituita da mere formalità procedurali.
«La decisione del Tribunale di Locri», osserva l’Avv. Angelo Vassallo, titolare dello Studio Vassallo & Sapienza, «ha un impatto molto rilevante per gli operatori del settore bancario e per i professionisti del contenzioso civile.
Spesso, negli ultimi anni, le banche e gli istituti finanziari hanno dato per scontato che l’invio della convocazione all’avvocato fosse sufficiente ad assolvere la condizione di procedibilità. Tuttavia, questa sentenza riafferma che la mediazione non è un mero adempimento formale: si tratta di un momento sostanziale di dialogo tra le parti, che deve coinvolgere direttamente i soggetti interessati».
L’Avv. Vassallo aggiunge: «La pronuncia invita tutti i professionisti a prestare la massima attenzione alle forme di avvio della mediazione. La mancata convocazione personale rende la domanda improcedibile, con inevitabili conseguenze in termini di costi e tempi del processo. È dunque fondamentale che gli organismi e i legali verifichino sempre che l’invito sia correttamente notificato alla parte, e non solo al difensore».
Grazie a questo intervento, il Tribunale di Locri contribuisce a consolidare un orientamento teso a valorizzare la partecipazione diretta delle parti nella mediazione, riaffermando la funzione sostanziale e non meramente formale di questo istituto.

